Team ObiettivoZero
Crediamo nella cultura del risparmio energetico, nell'utilizzo di fonti rinnovabili che siano in grado di sostituirsi per semplicità ed efficienza agli idrocarburi.
Libera la tua energia con noi.
In risposta all'emergenza energetica a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina, il Governo prova a correre ai ripari offrendo maggiore rilevanza alle fonti rinnovabili e dando vita ad incentivi che muovono verso una sempre più indipendenza dalle fonti fossili come petrolio, gas naturale e carbone.
Da qualche tempo è stato approvato dalla Camera dei Deputati il nuovo DL Energia.
Il Decreto, oltre a contenere misure di contenimento dei costi delle bollette e sostegni economici per le famiglie, introduce importanti novità per il fotovoltaico.
Una prima novità del nuovo Decreto Energia riguarda l'installazione semplificata dei pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici.
Se fino ad ora, prima di compiere questo intervento fossero necessarie specifiche autorizzazioni e delibere (che inevitabilmente allungavano i tempi di realizzazione dell'impianto), con la nuova legge, il fotovoltaico è considerato un intervento di manutenzione ordinaria e quindi non sarà più soggetto all'acquisizione di permessi speciali.
L'installazione facilitata dei pannelli fotovoltaici vale non soltanto per i tetti di palazzi e soluzioni abitative indipendenti, ma anche per gli edifici ubicati nei centri storici.
Dal provvedimento vengono esclusi: ville, giardini, parchi e complessi con valore estetico/tradizionale.
Grazie al nuovo Decreto, l'installazione di impianti fotovoltaici nei centri storici potrà essere portata avanti senza bisogno di alcuna autorizzazione paesaggistica.
Ciò non vale per tutti quegli edifici che si trovano all'interno di aree di interesse pubblico; in questi casi, l'ultima parola circa un'eventuale installazione spetta alla soprintendenza locale.
Non saranno più necessari i permessi se gli impianti sono realizzati su strutture e manufatti fuori terra già esistenti, diversi dagli edifici e per la realizzazione di opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, eventuali potenziamenti o adeguamenti.
L'articolo 9 del Decreto Energia va a modificare l'articolo 6 del 28/2011, estendendo agli impianti fotovoltaici connessi alla rete di alta tensione la procedura semplificata (un tempo prevista solo per la media tensione).
Adesso la PAS è consentita per impianti fotovoltaici con potenza fino a 20MW e relative opere di connessione e infrastrutture localizzate in aree a destinazione produttiva, commerciale, industriale, in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati.
La procedura semplificata è estesa anche ai nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee, di potenza fino a 10MW; agli impianti agro-voltaici che si avvalgano di soluzioni integrative innovative che prevedano il montaggio di moduli elevati da terra e che non distino oltre 3 km dalle aree di destinazione industriale, commerciale, artigianale.
La PAS è estesa anche agli impianti fotovoltaici flottanti di potenza fino a 10 MW.
Fanno eccezione tutti gli impianti installati in bacini d’acqua collocati dentro aree di notevole interesse pubblico, aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000.
Il decreto legislativo 199/2021 aveva già introdotto il modello unico, che adesso viene esteso agli impianti fotovoltaici sul tetto degli edifici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW.
Ciò rappresenta un'ulteriore modifica, a seguito dell'innalzamento di potenza da 20 a 50 kW, ed offre la possibilità di utilizzare il modello semplificato per gli impianti fotovoltaici.