Team ObiettivoZero
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Meno burocrazia per il Superbonus 110%: a seguito dell'approvazione dell'articolo 33 bis del decreto Semplificazioni, sarà più facile accedere alle agevolazioni per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica di edifici già esistenti.
Cosa cambia rispetto a prima?
I cambiamenti modificano i requisiti necessari per accedere al bonus valido anche sulla seconda casa, semplificano le procedure per la richiesta, allargando invece la platea degli aventi diritto.
Secondo quanto riportato da fonti governative, il risultato sarà di ridurre di almeno 3 mesi le tempistiche per l'avvio dei lavori di ristrutturazione.
Scopriamo nel dettaglio le modifiche introdotte dal Decreto Legge Semplificazioni.
Se inizialmente l'Ecobonus al 110%, la principale misura per implementare il risparmio energetico nella propria abitazione, poteva essere ottenuto soltanto se all'interno dei lavori di ristrutturazione venivano effettuati particolari interventi (i cosiddetti trainanti), oggi invece si parla di aria di novità.
Infatti alle tre tipologie precedenti, il Governo ha aggiunto un quarto tipo di intervento trainante: la rimozione delle barriere architettoniche per gli over 65.
Ciò significa che la detrazione vedrà allargarsi la platea degli aventi diritto.
Un problema non indifferente che caratterizzava la prima versione del Superbonus al 110% era rappresentato da un'eccessiva complessità e pesantezza delle procedure per richiederlo prima della ristrutturazione.
A seguito del Decreto Legge Semplificazioni si è lavorato proprio su questo aspetto, portando all'eliminazione di molti documenti che in un primo momento erano obbligatori.
Adesso non sarà più necessaria la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Sarà obbligatorio presentare soltanto la CILA (Comunicazione d’Inizio Lavori Asseverata) all'interno della quale dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l'immobile.
Non sarà necessario presentare l'attestazione di stato legittimo, molto onerosa e complessa, in modo da snellire ed accelerare gli interventi di efficientamento energetico e antisismico ed eliminare le lunghe attese per poter accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (che richiedevano fino 3 mesi).
Per le opere di edilizia libera, nella CILA è richiesta soltanto la descrizione dell'intervento, mentre in caso di variazioni in corso d'opera, sarà sufficiente comunicarle come integrazione della stessa CILA.
Questa semplificazione non sarà però valida per tutti quegli interventi che, ancor prima della ristrutturazione, necessitano di una demolizione.
Il nuovo decreto legge cancella l'obbligatorietà di attestare lo stato legittimo dell’immobile prima di avviare i lavori.
Ciò ha però scatenato delle critiche in riferimento alla possibilità di intervenire ed usufruire del Superbonus 110% anche per gli edifici abusivi.
Questo non sarà possibile in quanto, nonostante non vi sia la necessità di comunicare lo stato legittimo dell'immobile, si potrà segnalare qualsiasi irregolarità in ogni momento.
I tecnici saranno però sollevati dal segnalare abusi edilizi.
Altre novità riguardano il settore fotovoltaico: nel nuovo Decreto Legge viene specificato che i pannelli solari potranno essere installati anche nei centri storici.
Nello specifico, i pannelli potranno essere disposti nelle zone A, individuati dai Comuni, purché si tratti di pannelli integrati e non riflettenti che non snaturino il paesaggio.